Prot. 1544/1.3.c
Foggia, 10/02/2021
PROTOCOLLO DI INTESA
previsto dall‘art. 3, comma 2, dell‘Accordo
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l‘Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall‘ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL E ANIEF in data 2 dicembre 2020;
Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l‘Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
Considerato che, ai sensi dell‘art.3, comma 2 dell‘Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell‘art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi
SI STIPULA QUANTO SEGUE
- 1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all‘art.2 dell‘Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
o nr. 1. assistente amministrativo; O nr. 2 collaboratori scolastici per l‘uso dei locali interessati, igienizzazione, per l‘apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull‘ingresso principale; vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:
O nr 2 collaboratori scolastici a plesso, per l‘uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull‘ingresso principale adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
O Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
O nr 1 assistente amministrativo.
O Nr 1 collaboratore scolastico per l‘uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull‘ingresso principale
2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili
Nell‘individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:
– volontarietà, acquisita in forma scritta – sorteggio, con criterio di rotazione (tra chi ha le competenze per il servizio amministrativo)
- 3. Norme da rispettare in caso di sciopero.
Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un‘intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
c) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l‘intera giornata – possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all‘inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all‘art. 10 comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell‘Accordo; l‘orario deve essere comunicato alla proclamazione;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l‘intervallo minimo tra l‘effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al all‘art. 10 comma 1 dell‘Accordo; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell‘esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all‘art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale; sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;
I competenti dirigenti, senza incidere sull‘esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l‘erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Non possono essere proclamati scioperi: dall‘1 al 5 settembre; – nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
- 4. Iscrizioni, operazioni di scrutini e esami finali
In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell‘Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di iscrizione e di scrutinio sono così disciplinate:
– gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l‘efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
– gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l‘effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l‘effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell‘attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- 5. Applicazione del protocollo di intesa
Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.
Il presente protocollo viene stipulato il giorno 09/02/2021 alle ore 18:00, in videoconferenza tramite piattaforma Gsuite dedicata.
Per la parte pubblica:
Il Dirigente Scolastico / Dott.ssa Immacolata CONTE
R.Š.U. della Scuola:
Speranza Maria Teresa
Fredella Lucia Sabrina
D‘Urso Fernanda
Per le Organizzazioni Sindacali:
FLC CGIL rappresentata da La Sala Paola Angelica
UIL SCUOLA RUA rappresentata da Formica Silvia
SNALS CONFSAL rappresentata da.............. (cognome nome) Assente
GILDA UNAMS rappresentata da.............. (cognome e nome) Assente
ANIEF rappresentata da..............(cognome e nome) Assente